Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 numero 167 prevede le seguenti tre tipologie di apprendistato
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3)
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività e anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
La regolamentazione dei profili normativi di questa tipologia di apprendistato è demandata alle Regioni previo accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni dei datori di lavoro secondo i seguenti criteri:
a) definizione della qualifica professionale
b) previsione di un monte ore di formazione
c) rinvio ai contratti di lavoro collettivi
2.Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4)
Per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per complessive 120 ore di formazione nell'ambito di un triennio. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
Per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5)
Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
La finalità è il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Questa tipologia può essere utilizzata anche per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione sono stabilite dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative, le Università, gli Istituti tecnici.
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istituzioni formative.