Vi segnaliamo una recente novità in tema di antiriciclaggio di particolare interesse applicativo soprattutto per le aziende della filiera dei trasporti oltre che per il Professionista.
Si tratta nello specifico del comma 4 dell’art. 32-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 in Legge 11 novembre 2014, n. 164, che testualmente recita: “Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall`ammontare dell`importo dovuto”.
In primo luogo è necessario cercare di far chiarezza sull’ambito di applicazione. La norma fa riferimento a “tutti i soggetti della filiera dei trasporti […] per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”.
Ebbene, il d.lgs. 286/2005 definisce:
- attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
- vettore, l`impresa di autotrasporto iscritta all`albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l`autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l`impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- committente, l`impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- caricatore, l`impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all`esecuzione del trasporto;
- proprietario della merce, l`impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Lo snodo della questione, a parere dello scrivente, ricade nella definizione di committente. Si pensi al piccolo artigiano che si rivolge ad un autotrasportatore per una spedizione di scarso valore. Stando alla lettera della norma, anche in questo caso il pagamento dovrebbe essere effettuato con strumenti tracciabili.
Il condizionale per ora è d’obbligo. Quel che appare certo è l’esclusione dell’applicazione di tali disposizioni al privato cittadino.
Per quanto riguarda il tema dell’antiriciclaggio, sono evidenti i riflessi della novità introdotta dallo “Sblocca Italia”.
Infatti il succitato comma 4 prosegue: “per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell`articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni“.
Le disposizioni richiamate prevedono l’obbligo per i destinatari della normativa antiriciclaggio (Consulenti del Lavoro e Commercialisti tra gli altri) di comunicare al MEF le infrazioni in tema di circolazione di denaro contante.
Pertanto, dall’entrata in vigore della Legge 11 novembre 2014, n. 164, i professionisti sono tenuti a comunicare non solo le operazioni in contanti di importo pari o superiore ad € 1000, ma anche eventuali pagamenti in contanti dei corrispettivi per le prestazioni relative ai contratti di trasporto merci di qualsivoglia importo (anche inferiore ai 1000 €).
In definitiva, Commercialisti e Consulenti del Lavoro (nonché gli altri destinatari del D.lgs. 231/2007) incaricati alla tenuta della contabilità di clienti autotrasportatori (prevalentemente in contabilità ordinaria) o che hanno comunque notizia di violazioni delle norme in commento, devono comunicare dette infrazioni al MEF.
In attesa di chiarimenti ulteriori, è da ritenersi altrettanto obbligatorio, nella redazione della contabilità (ordinaria) di qualsiasi cliente, verificare che lo stesso non abbia eseguito pagamenti in contanti, indipendentemente dall`importo, nei confronti di autotrasportatori e/o spedizionieri, riferiti ad un contratto di trasporto.
Si rammenta, a tal proposito, che la sanzione prevista per l’omessa comunicazione oscilla tra il 3% e il 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3000 euro.
Permangono al momento difficoltà interpretative della norma in commento e non è ancora possibile chiarirne l’effettiva portata, tuttavia è opportuno da parte dello scrivente darne evidenza.
L’auspicio è che pervengano presto dei chiarimenti in merito e che questo non sia solo l’ennesimo adempimento a carico dei professionisti.